IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  punto  1) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24
dicembre 1982, n. 95, "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione
delle attivita' ittiche e di acquacoltura" e' soppresso e  sostituito
dal seguente:
    1)    la   costruzione,   l'ampliamento,   l'ammodernamento,   la
ristrutturazione e l'acquisto di opere, attrezzature  ed  impianti  a
terra   per   la   lavorazione,   conservazione,   trasformazione   e
commercializzazione  del  prodotti  e   sottoprodotti   della   pesca
marittima ivi comprese le opere infrastrutturali di servizio.