IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche e di acquacoltura" e' soppresso e sostituito dal seguente: 1) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di opere, attrezzature ed impianti a terra per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotti e sottoprodotti della pesca marittima ivi comprese le opere infrastrutturali di servizio.